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Sez. 5, Sentenza n. 7399 del 06/11/2009 Ud. (dep. 24/02/2010) Rv. 246092 - 01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Consegna a soggetto convivente con il destinatario dell'atto con relativa attestazione dell'ufficiale giudiziario - Deduzione di inesistenza del rapporto di convivenza e di conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio - Prova rigorosa - Necessità.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246092-01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE

In tema di notificazioni, nel caso in cui la notifica del decreto che dispone il giudizio sia effettuata a mani di persona convivente, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. A tal fine è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche se temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione. (Nella specie la notifica dell'atto era stata effettuata a mani del padre del destinatario presso la sede dell'attività commerciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)