Sez. 3, Sentenza n. 229 del 28/06/2017 Cc. (dep. 09/01/2018) Rv. 272092 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla consegna del decreto di citazione a persona convivente - Prevalenza sulle risultanze discordanti della certificazione anagrafica - Deduzione di inesistenza del rapporto di convivenza - Prova rigorosa - Necessità - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE
In tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto. (Nella fattispecie, l'avviso di fissazione di nuova udienza preliminare era stato notificato alla madre convivente dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)