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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 27102 del 04/12/2013 (Rv. 628739 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO | CEDU - Eventuale contrasto di norma interna - Rimedi - Disapplicazione della norma interna - Esclusione - Conseguenze in tema di calcolo dell'indennizzo per la durata irragionevole del giudizio.
Stato
decisa il 2013-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628739-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ha modificato - in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011 - la propria posizione nel sistema delle fonti, ed il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, del Trattato alla Convenzione non consente al giudice nazionale, nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea ed in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, senza che sia possibile riferire la medesima Convenzione all'art, 11 Cost., in forza della qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come <<principi generali>> del diritto dell'Unione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non possa essere invocato l'istituto della disapplicazione per ottenere che l'indennizzo relativo alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sia calcolato in relazione all'intera durata del giudizio e non solo alla parte ritenuta eccedente rispetto a quella ragionevole).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)