Sez. L, Sentenza n. 4433 del 07/03/2016 (Rv. 639229 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE - Presupposti - Controversia concernente il diritto dell'Unione - Necessità - "Trattatizzazione" indiretta della CEDU - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Ai fini del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte UE, è necessario che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione, non potendosi ritenere compiuta la "trattatizzazione" indiretta della CEDU, in forza dell'art. 52, comma 3, della Carta di Nizza, atteso che essa non costituisce strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze UE ed è inapplicabile a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. (Nella specie, relativa a periodo anteriore dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la S.C. ha ritenuto che l'art. 1, comma 224, della l. n. 266 del 2005, di interpretazione autentica della normativa sulla non spettanza di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica, non possa costituire presupposto per il rinvio alla Corte UE).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 224 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 52 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)