Sez. 1, Sentenza n. 2324 del 24/04/1979 (Rv. 398671 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE - REDDITO DI UN SOCIO DI UNA SOCIETA DI CAPITALI - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'IMPONIBILE DELLA SOCIETA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - DETERMINAZIONE DELLO ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DI ALCUNE POSTE ARBITRARIAMENTE CONTABILIZZATE IN BILANCIO COME SPESE - PRESUNZIONE DI UN CORRELATIVO MAGGIOR REDDITO DEL SOCIO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE - REDDITO DI UN SOCIO DI UNA SOCIETA DI CAPITALI - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'IMPONIBILE DELLA SOCIETA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - DETERMINAZIONE DELLO ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DI ALCUNE POSTE ARBITRARIAMENTE CONTABILIZZATE IN BILANCIO COME SPESE - PRESUNZIONE DI UN CORRELATIVO MAGGIOR REDDITO DEL SOCIO - ESCLUSIONE.*
Nella Determinazione del reddito complessivo di un socio di societa di capitali, al fine dell'imposta complementare, i proventi derivanti dalla partecipazione societaria sono computabili, ai sensi e sotto il vigore dell'art 135 secondo comma lettera d) del DPR 29 gennaio 1958 n 645, a condizione e nei limiti in cui venga dimostrata la effettiva percezione, da parte di quel socio, di dividendi od altre utilita attribuitegli dalla societa, mediante le risultanze del bilancio, ovvero anche mediante elementi presuntivi, purche rispondenti ai requisiti di gravita, precisione e concordanza di cui all'art 2729 cod civ. pertanto, la circostanza che, in Sede di accertamento dell'imponibile della societa per imposta di ricchezza mobile, siano state assoggettate a tassazione alcune poste arbitrariamente contabilizzate in bilancio come spese, in concreto non sostenute, non puo essere di per se sufficiente a far presumere un correlativo maggior reddito del socio, in proporzione della quota, da includere nell'indicato reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, trattandosi di un fatto equivoco, giustificabile, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, non solo con la distribuzione di utili occulti ai soci, ma anche con operazioni diverse, come la formazione di riserve occulte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)