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Sez. U, Sentenza n. 5250 del 24/10/1985 (Rv. 442531 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - REDDITO DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI - TASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442531-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - REDDITO DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI - TASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*

La tassazione con imposta complementare di un reddito da partecipazione in società di capitali, secondo la previsione dello art. 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, postula che la amministrazione finanziaria deduca e dimostri l'effettiva percezione da parte del socio di dividendi od altre utilità, mediante le risultanze di bilancio, ovvero anche mediante elementi presuntivi, purché rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 cod. civ.. al fine indicato, pertanto, non è sufficiente la mera allegazione di una esposizione fittizia di costi, nel bilancio della società, in relazione al compimento di operazioni sociali suscettibili di produrre utili, trattandosi di circostanza equivoca, giustificabile, oltre che con la distribuzione di utili occulti, anche con operazioni diverse, quale la formazione di riserve occulte. (V 2324/79, mass n 398671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)