diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7233 del 10/01/1990 Ud. (dep. 24/05/1990) Rv. 184388 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - IN QUANTITÀ NON MODICA - REATO ART. 71 LEGGE N. 685/1975 - DESTINAZIONE DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA - POSSIBILITÀ DI SCINDERE LA PARTE DESTINATA ALL'USO PERSONALE DA QUELLA DESTINATA ALLO SPACCIO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184388-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - IN QUANTITÀ NON MODICA - REATO ART. 71 LEGGE N. 685/1975 - DESTINAZIONE DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA - POSSIBILITÀ DI SCINDERE LA PARTE DESTINATA ALL'USO PERSONALE DA QUELLA DESTINATA ALLO SPACCIO - ESCLUSIONE - RATIO.*

In materia di stupefacenti, una volta accertata la detenzione di una quantità "non modica" di droga, ogni indagine sulla destinazione di essa è inconferente, giacché il reato di cui all'art. 71 legge 22 dicembre 1975 n. 685 si perfeziona con la semplice apprensione della sostanza stessa, mentre solo nell'ipotesi di cui al successivo art. 72 è dato provare la finalità di usare personalmente la droga. La tesi secondo cui, esclusa l'applicabilità dell'art. 80 della legge n. 685 del 1975, si dovrebbe tener conto della quantità eccedente il fabbisogno personale per due-tre giorni per stabilire se il fatto rientri nella previsione dell'art. 71 o in quella dell'art. 72 determinerebbe una ingiustificabile discriminazione tra spacciatori tossicodipendenti e spacciatori che non siano assuntori di droga. (V mass n 182741; (V mass n 181769).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)