Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 05/10/1989 Ud. (dep. 01/12/1989) Rv. 182741 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ NON MODICA - DETENZIONE A FINE DI SPACCIO E CONSUMO PERSONALE - APPLICABILITÀ DELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 72 E 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - QUANTITÀ NON MODICA - DETENZIONE A FINE DI SPACCIO E CONSUMO PERSONALE - APPLICABILITÀ DELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 72 E 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - ESCLUSIONE.*
Nel caso di detenzione di droga in quantità non modica, qualora il reo sia, nel contempo, assuntore e spacciatore, non può procedersi al frazionamento della droga posseduta, in modo da applicare l'esimente di cui all'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 per la parte di droga destinata al consumo personale e la meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 72 stessa legge per la parte residua destinata allo spaccio, poiché, nell'ipotesi considerata, la detenzione deve essere valutata in riferimento alla quantità complessiva della sostanza stupefacente. (Conf mass n 179190; (Conf mass n 175300; (Conf mass n 171966).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)