Sez. 6, Sentenza n. 9596 del 13/07/1988 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181769 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - IN QUANTITÀ NON MODICA - POSSIBILITÀ DI SCINDERE LA PARTE DESTINATA ALL'USO PERSONALE DA QUELLA DESTINATA ALLO SPACCIO - ESCLUSIONE - RATIO.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - IN QUANTITÀ NON MODICA - POSSIBILITÀ DI SCINDERE LA PARTE DESTINATA ALL'USO PERSONALE DA QUELLA DESTINATA ALLO SPACCIO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Qualora la sostanza stupefacente sia detenuta in quantità non modica, non è consentito scindere la parte di essa che si assume destinata all'uso personale dell'imputato da quella che costui ha destinato allo spaccio. Infatti, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, la detenzione deve essere valutata in relazione al quantitativo complessivo di droga, prescindendo da ogni considerazione sull'uso che di essa si intenda fare, poiché il legislatore ha ritenuto che siffatta detenzione costituisca, obiettivamente ed in concreto, un pericolo per l'incremento dello spaccio. (Conf mass n 174249).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)