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Sez. L, Sentenza n. 7518 del 29/03/2010 (Rv. 612879 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Mancanza del lavoratore - Gravità - Comportamento del lavoratore - Valutazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo - Necessità - Condotta impeditiva dell'accesso ai locali dell'azienda da parte di altri lavoratori, nel corso di una giornata di sciopero - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612879-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa, la mancanza del lavoratore deve essere tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, il comportamento del prestatore va valutato non solo nel suo contenuto oggettivo - con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, agli effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente. Ne consegue che la condotta del lavoratore, il quale, in occasione di uno sciopero, abbia cercato di impedire l'accesso ai locali dell'azienda da parte di un altro lavoratore, strattonandolo e facendolo arretrare, senza, tuttavia, giungere al compimento di atti di violenza fisica o di percosse, pur costituendo un illecito non integra i requisiti di gravità idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e a giustificare l'irrogazione della massima sanzione, tanto più ove rilevi, sotto il profilo intenzionale, lo stato di elevata tensione delle relazioni sindacali al momento dei fatti, nonché, quanto all'apparato sanzionatorio stabilito dal c.c.n.l. applicabile (nella specie, l'art. 25 del c.c.n.l. dei metalmeccanici), la previsione del licenziamento per infrazioni connotate da superiori livelli di gravità, quali la rissa in azienda ovvero il danneggiamento volontario del materiale aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)