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Sez. L, Sentenza n. 3865 del 15/02/2008 (Rv. 601958 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Mancanza del lavoratore - Gravità - Considerazione del comportamento del lavoratore sotto il profilo oggettivo e soggettivo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601958-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa occorre che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto giustificata la condotta della lavoratrice, svolgente mansioni di prima governante in un grande hotel, che, allontanata dal servizio dal datore di lavoro sul presupposto, non esplicitato, di voler provvedere alla sua sostituzione e di provare, in sua assenza, la persona che doveva sostituirla, era ritornata sul luogo di lavoro ed aveva avuto un grave alterco con il direttore dell'albergo, in considerazione dello stato d'animo della medesima, caratterizzato, da un lato, da collera e senso di mortificazione per la grave ingiustizia che stava subendo e, dall'altro, dalla preoccupazione di perdere il lavoro e dalla necessità di ricevere dei chiarimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)