Sez. L, Sentenza n. 5019 del 01/03/2011 (Rv. 616151 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Mancanza del lavoratore - Gravità - Considerazione del comportamento del lavoratore sotto il profilo oggettivo e soggettivo - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa occorre che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente. (Nella specie, il lavoratore era stato licenziato per aver indicato abitualmente nello statino delle presenze l'orario di uscita già al momento dell'ingresso; il giudice di merito, con una considerazione adeguata e non atomistica del complesso delle circostanze - quali la diffusa disapplicazione da parte di vari dipendenti delle disposizioni aziendali rispetto alle nuove procedure di rilevazione dell'orario, la mancanza da parte del lavoratore dell'intento di evitare un controllo sull'osservanza dell'orario attesa la materiale continuativa disponibilità del foglio presenze da parte del datore di lavoro, l'effettivo svolgimento della quasi totalità dell'orario di lavoro e, comunque, la concreta esecuzione di tutte le operazioni affidate nel turno - ha escluso che la mancanza disciplinare fosse di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)