Sez. 5, Sentenza n. 13320 del 11/09/2003 (Rv. 566759 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Criterio di valutazione automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con preclusione del potere dell'ufficio di effettuare l'accertamento in rettifica, è subordinata alle condizioni costituite dalla presentazione di un'esplicita istanza del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, dalla circostanza che l'immobile sia dotato di rendita catastale e, se si tratta di terreno, non sia edificabile, nonché dalla espressa indicazione di un valore del bene, alla data dell'atto, non inferiore a quello desunto dai valori parametrici catastali e dai coefficienti di riferimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)