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Sez. 5, Ordinanza n. 22207 del 26/10/2011 (Rv. 619988 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Potere di rettifica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti - Iscrizione in catasto dell'immobile e indicazione del valore da parte del contribuente - Atto concernente più immobili - Mancanza di attribuzione del valore catastale ad alcuni di essi - Applicabilità del predetto art. 52 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619988-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, l'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell'Ufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili, ha come presupposti applicativi il fatto che il cespite oggetto dell'atto da registrare, sia dotato di rendita catastale ed il fatto che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene così da permettere il rapporto tra valore cd. automatico e catastale; ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l'atto da registrare più immobili, ad alcuni di essi non sia stata attribuita la rendita catastale e nell'atto il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)