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Sez. 3, Sentenza n. 37737 del 18/06/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 259908 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE | Decisione di annullamento del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione - Trasmissione degli atti alla Corte di appello o a quella più vicina - Applicazione analogica dell'art. 623, comma primo. lett. a), cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259908-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE

All'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza della Corte di appello, che abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quanto disposto senza rinvio a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., consegue la mera trasmissione degli atti per la celebrazione del giudizio di gravame, da effettuarsi innanzi ad altra sezione della stessa Corte di appello o alla Corte di appello più vicina in applicazione analogica dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)