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Sez. 3, Sentenza n. 41592 del 19/10/2005 Cc. (dep. 18/11/2005) Rv. 232746 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE | Decisione di annullamento del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione - Trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto decidere sul gravame - Giudizio di rinvio celebrato davanti a giudice diverso - Nullità attinente alle condizioni di capacità del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232746-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE

In caso di annullamento da parte della cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione. Peraltro, il fatto che il giudizio di rinvio sia stato effettuato da un collegio diverso da quello originariamente interessato non dà luogo a nullità, in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso e non realizzandosi alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)