Sez. 5, Sentenza n. 25048 del 30/03/2023 Ud. (dep. 09/06/2023) Rv. 284872 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE | Annullamento del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione - Trasmissione degli atti allo stesso giudice che l’ha pronunciato - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)