Sez. L, Sentenza n. 541 del 21/01/1999 (Rv. 522490 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Trasformazione dell'ente in società per azioni - Conseguente cessazione dello "ius postulandi" da parte dell'Avvocatura dello Stato al momento della conclusione del grado di giudizio in corso - Conseguenze - Pubblicazione della sentenza dopo detta trasformazione - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Decorrenza del termine breve di impugnazione - Esclusione - Notificazione al funzionario dell'amministrazione interessata delegato ex art. 2, comma primo, R.D. n. 1611 del 1933 - Inefficacia.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
La trasformazione in società per azioni (in virtù della deliberazione in data 12 agosto 1992 del Cipe, adottata in base all'art. 18 D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) dell'ente Ferrovie dello Stato - istituito nella forma di ente pubblico economico con la legge 17 maggio 1985 n. 210 - ha determinato, con l'inapplicabilità della norma relativa al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per il suddetto ente, ex art. 24, comma terzo, legge n. 210 del 1985, il venir meno dello "ius postulandi" della medesima Avvocatura, realizzando così una fattispecie di impedimento del procuratore per "factum principis", da ricondurre alla previsione dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. (in quanto non assimilabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia della stessa di cui al secondo comma dello stesso articolo); nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in epoca successiva alla suindicata data di trasformazione dell'ente, la notifica della stessa sentenza eseguita alla Avvocatura dello Stato e inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; in tale fattispecie non opera infatti il disposto dell'art. 15, comma terzo bis, D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 nel testo di cui alla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, secondo cui quanto disposto dal cit. art. 24, comma terzo, legge n. 210 del 1985 continua ad applicarsi per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto legge, posto che il limite di applicazione di tale norma transitoria è segnato, per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza definitiva. Per le stesse ragioni deve ritenersi nulla - ed inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione - la notificazione della sentenza avvenuta nei confronti del funzionario dell'Amministrazione parte in causa, delegato dall'Avvocatura a rappresentarla relativamente ad un giudizio svolgentesi fuori dalla sede dei suoi uffici a norma dell'art. 2, primo comma, del R.D. n. 1611 del 1933.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1933 num. 1611 art. 2 com. 1, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 18 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 23/01/1993 num. 16 art. 15, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)