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Sez. 1, Sentenza n. 2070 del 26/02/1998 (Rv. 513036 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Notaio - "Ius postulandi" ex art. 1 della legge notarile - Portata - Limiti - "Ius postulandi" in nome proprio, ovvero in relazione ad attività processuali contenziose estranee alla sua competenza professionale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di ricorso per Cassazione tavolare presentato da notaio in province di lingua tedesca.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513036-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

L'art. 1 della legge notarile, attribuendo al notaio, con riferimento agli affari di volontaria giurisdizione, il potere di compiere ogni attività processuale necessaria al conseguimento "di tutti gli effetti giuridici loro propri" con riferimento agli atti negoziali da lui ricevuti, legittima il professionista all'esercizio di uno "ius postulandi" in nome e per conto del cliente, ma non anche in nome proprio, né, tantomeno, con riferimento ad attività processuali di natura contenziosa (nonché estranee alle sue competenze professionali). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto, ex art. 111 Cost., da un notaio avverso un decreto tavolare di rigetto, da parte del tribunale adito, del reclamo (proposto dallo stesso notaio) avverso il provvedimento di cancellazione di iscrizioni ipotecarie in favore di un istituto di credito fondate su prenotazione, in favore di società poi fallita, di un diritto di superficie su immobili appartenenti al demanio marittimo (e ciò a prescindere da ogni questione circa la natura decisoria o meno di tale provvedimento), non rivestendo il professionista la qualità di parte del procedimento tavolare (per avere in tale sede egli dichiarato di agire non in proprio, ma in nome e per conto dell'istituto di credito), e non essendo portatore un interesse personale che legittimi l'impugnazione proposta in proprio.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)