Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 24/05/1991 (Rv. 472344 - 01)
Giurisdizione volontaria - Provvedimenti - Impugnazioni - In genere | Qualità di parte - Determinazione - Criteri.
Giurisdizione volontaria - Provvedimenti - Impugnazioni - In genere
Anche nel procedimento camerale (nella specie, per l'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione spettante al coniuge superstite, ex art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per "relationem", rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono denunciare in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso "inter alios".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)