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Sez. 2, Sentenza n. 222 del 28/01/1972 (Rv. 356017 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA - ANCHE DOPO LA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356017-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA - ANCHE DOPO LA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*

L'ordinanza che ha disposto il giuramento suppletorio puo essere revocata sia prima che dopo la prestazione del giuramento, qualora il giudice collegiale che l'ha emessa, riesaminati gli Atti di causa, riscontri elementi che per legge ostacolino la delazione del giuramento. (Conf 117'58, mass n 330959).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732, Cod. Proc. Civ. art. 242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)