Sez. 2, Sentenza n. 222 del 28/01/1972 (Rv. 356017 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA - ANCHE DOPO LA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA - ANCHE DOPO LA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
L'ordinanza che ha disposto il giuramento suppletorio puo essere revocata sia prima che dopo la prestazione del giuramento, qualora il giudice collegiale che l'ha emessa, riesaminati gli Atti di causa, riscontri elementi che per legge ostacolino la delazione del giuramento. (Conf 117'58, mass n 330959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732, Cod. Proc. Civ. art. 242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)