Sez. L, Sentenza n. 4860 del 25/10/1978 (Rv. 394562 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ORDINANZA DI AMMISSIONE - REVOCA ANTERIORE O SUCCESSIVA ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ORDINANZA DI AMMISSIONE - REVOCA ANTERIORE O SUCCESSIVA ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
Il provvedimento che ammette il giuramento suppletorio ha natura giuridica di ordinanza e, come tale, puo essere revocata sia prima che dopo la prestazione del giuramento, qualora il giudice collegiale, riesaminando gli Atti della causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per la sua delazione. A seguito della revoca del provvedimento ammissivo viene travolto anche l'esito della prova eventualmente assunta che non puo quindi essere valutata ai fini della decisione. (Conf 2840/74, mass n 371261; (Conf 222/72, mass n 356017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)