Sez. 3, Sentenza n. 117 del 17/01/1968 (Rv. 330959 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA DOPO LA PRESTAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - REVOCA DOPO LA PRESTAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordinanza con la quale e stato deferito il giuramento suppletorio puo essere revocata dal giudice anche dopo che il giuramento sia stato prestato, se il giudice si convince che non sussistano condizioni tali da giustificare la delazione del giuramento. L'Esercizio, in concreto, del potere di revoca da parte del giudice di merito si sottrae a Sindacato in Sede di legittimita, se sorretto da congrua motivazione esente da errori. (Conf. Sulla prima parte alla sentenza n.2877-66, massima n.325381)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)