Sez. L, Sentenza n. 6623 del 08/07/1998 (Rv. 517018 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della legittimità di un licenziamento - Eventuale altra sentenza dichiarativa della illegittimità di successivo licenziamento irrogato allo stesso lavoratore - Inefficacia - Giudizio di legittimità pendente in ordine a tale seconda sentenza - Cessazione della materia del contendere - Interesse del lavoratore controricorrente alla pronuncia - Configurabilità Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore determina l'accertamento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro alla data dell'intimato licenziamento, e pertanto deve ritenersi priva di effetti eventuale altra sentenza che, dichiarata l'illegittimità di un successivo licenziamento intimato allo stesso lavoratore, ne ordini la reintegrazione nel posto di lavoro, atteso che quest'ultima sentenza incide su di un rapporto giuridico non più esistente al momento in cui i suoi effetti dovrebbero retroagire, non essendo possibile la "riattivazione" di un rapporto di lavoro già cessato de "iure"; ne consegue che, ove sia pendente il giudizio di legittimità in ordine alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità del secondo licenziamento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza che sia configurabile neppure un interesse del lavoratore controricorrente al rigetto del ricorso, attesi i limiti del giudizio di legittimità, non comportante riesame del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)