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Sez. L, Sentenza n. 18497 del 20/09/2005 (Rv. 583588 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Reintegrazione del lavoratore con provvedimento d'urgenza - Effetti - Nuovo licenziamento - Natura autonoma rispetto al primo - Relativi giudizi in ordine alla legittimità - Rapporto di pregiudizialità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583588-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

È possibile il licenziamento del lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro sulla base di un provvedimento cautelare, attesa l'efficacia di siffatto provvedimento, al pari del provvedimento di reintegrazione emesso all'esito del giudizio ordinario, di operare la ricostituzione "ex tunc" del rapporto di lavoro da considerarsi, pertanto, privo di soluzione di continuità. Ne consegue che il nuovo licenziamento ha natura autonoma rispetto al primo e i giudizi sulla loro legittimità non si pongono fra loro in rapporto di pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)