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Sez. 2, Sentenza n. 4517 del 05/07/1983 (Rv. 429393 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - PROVA - ELEMENTI - CRITERI - QUALIFICA DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429393-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - PROVA - ELEMENTI - CRITERI - QUALIFICA DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, per la liquidazione del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., il pregiudizio patrimoniale subito può essere dimostrato senza limitazioni di prova ed il giudice può utilizzare anche il notorio e le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del danaro, ma, ai fini della prova, non è sufficiente la qualifica di imprenditore del creditore, occorrendo invece che questi dimostri che il mancato pagamento della somma maturata a suo favore ha inciso sulla propria attività imprenditoriale. (V 1377/83, mass n 426191; (V 2422/82, mass n 420286; (V 5981/81, mass n 416763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)