Sez. 1, Sentenza n. 12151 del 24/05/2007 (Rv. 597941 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE | Produzione in cassazione - Notifica - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE
Il deposito dell'autorizzazione al legale rappresentante di un ente a proporre ricorso per cassazione deve essere notificato all'altra parte; in mancanza di tale adempimento, il ricorso è inammissibile salvo che sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio a seguito di richiamo del documento nella memoria o di intervento all'udienza di discussione del difensore del controricorrente (nella specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in un caso in cui l'autorizzazione era stata semplicemente allegata alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., senza ivi richiamarla, e nessuno era comparso all'udienza)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)