Sez. 5, Sentenza n. 2452 del 05/02/2007 (Rv. 595945 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti relativi all'ammissibilità del ricorso - Produzione successiva al deposito del ricorso - Onere di notificazione del relativo elenco - Fondamento - Conseguenze - Produzione in udienza dei documenti comprovanti la notifica della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio di cassazione, l'onere, imposto dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., di notificare alle altre parti l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito dello stesso, è inteso a garantire il contraddittorio sulla produzione di parte, e deve pertanto ritenersi adempiuto qualora risulti che tale contraddittorio è stato comunque assicurato: è conseguentemente ammissibile la produzione all'udienza di discussione della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della sentenza di secondo grado, e quindi la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, qualora tale produzione sia avvenuta alla presenza del difensore della controparte, intervenuto alla medesima udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)