Sez. 3, Sentenza n. 7190 del 30/05/2000 (Rv. 537050 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Capacità processuale - Attestazione - Documenti relativi - Inserimento tra gli atti nel giudizio di legittimità - Indicazione nel ricorso - Deposito in cancelleria - Necessità - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Termine.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del relativo ricorso devono essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio di legittimità, mediante la loro indicazione nel ricorso e il loro successivo deposito in cancelleria insieme all'atto di impugnazione, oppure anche, riguardando essi l'ammissibilità del ricorso, attraverso la loro produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. Comunque, nel giudizio di cassazione il termine ultimo per il deposito dei documenti attestanti la legittimazione processuale è l'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione, senza possibilità di proroga.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)