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Sez. L, Sentenza n. 754 del 07/02/1989 (Rv. 461790 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - ESTREMI - STRAORDINARIETÀ, ACCIDENTALITÀ E IMPREVEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - SFORZO FISICO COME CAUSA VIOLENTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461790-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - ESTREMI - STRAORDINARIETÀ, ACCIDENTALITÀ E IMPREVEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - SFORZO FISICO COME CAUSA VIOLENTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Perché un evento lesivo possa essere qualificato come "causa violenta" di un infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è necessario e sufficiente che esso arrechi un danno all'organismo del lavoratore, operando "ab extrinseco" mediante una Azione determinata e concentrata nel tempo, mentre non sono indispensabili i requisiti della "straordinarietà", della "accidentalità" e della "imprevedibilità" del fatto lesivo, i quali, non essendo richiamati dalla previsione normativa, ne costituiscono soltanto meri aspetti occasionali e non caratterizzanti. Consegue che anche lo sforzo fisico, per assurgere a "causa violenta", non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui l'infortunato sia stato addetto, purché esso si riveli diretto a vincere dinamicamente una "resistenza", ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente ed abbia quindi determinato, con Azione rapida ed intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore, ancorché in concorso con una eventuale condizione morbosa preesistente. (V 8388/87, mass n 455949; (V 618/87, mass n 450343).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)