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Sez. L, Sentenza n. 12904 del 19/12/1997 (Rv. 511082 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Estremi - Sforzo fisico come causa violenta - Configurabilità - Condizioni - Straordinarietà, imprevedibilità e accidentalità dell'evento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511082-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

In tema di infortunio sul lavoro, l'evento lesivo è qualificabile come causa violenta ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 ove sia determinato dallo sforzo di vincere dinamicamente una resistenza rientrante nello spazio della prestazione lavorativa ed agisca "ab extrinseco" con un'azione concentrata nel tempo; non è tuttavia necessario che l'azione dell'infortunato esuli dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui egli è addetto, o abbia un'intensità maggiore di quella normalmente necessaria per lo svolgimento del lavoro, o che siano assenti preesistenti concause, o che, in ogni caso, l'evento presenti aspetti di straordinarietà, accidentalità o imprevedibilità.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)