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Sez. L, Sentenza n. 6004 del 19/05/1992 (Rv. 477277 - 01)

Spese giudiziali civili - Di appello | Rigetto del gravame nel merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese, senza relativo specifico motivo di gravame - Divieto.
Stato
decisa il 1992-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477277-01

Spese giudiziali civili - Di appello

Il giudice di appello che rigetti nel merito il gravame non può, in mancanza di un motivo specifico in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione compensando tra le parti le spese di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)