Sez. L, Sentenza n. 6004 del 19/05/1992 (Rv. 477277 - 01)
Spese giudiziali civili - Di appello | Rigetto del gravame nel merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese, senza relativo specifico motivo di gravame - Divieto.
Spese giudiziali civili - Di appello
Il giudice di appello che rigetti nel merito il gravame non può, in mancanza di un motivo specifico in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione compensando tra le parti le spese di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)