Sez. L, Sentenza n. 8662 del 21/10/1994 (Rv. 488207 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rigetto del gravame nel merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese, senza rinvio specifico motivo di gravame - Divieto.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
Il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in mancanza di uno specifico motivo di gravame in ordine alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)