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Sez. L, Sentenza n. 4896 del 28/05/1996 (Rv. 497835 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Rigetto dell'appello nel merito - Modificazione della decisione sulle spese processuali senza specifico motivo di doglianza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497835-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Il giudice di appello, che rigetti nel merito il gravame, non può - in mancanza di uno specifico motivo di doglianza in ordine alla decisione sulle spese processuali - modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)