Sez. 1, Sentenza n. 7585 del 23/04/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 149987 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - CHIAMATA DI CORREO - GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA FONDATO SU UNA CHIAMATA DI CORREO - LEGITTIMITĂ€ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - CHIAMATA DI CORREO - GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA FONDATO SU UNA CHIAMATA DI CORREO - LEGITTIMITĂ€ - CONDIZIONI.*
In base al libero convincimento il giudice di merito può fondare il proprio giudizio di colpevolezza dell'imputato su una chiamata di correo, anche se successivamente ritrattata, se la ritenga, con adeguata e logica motivazione, credibile e non in contrasto con gli altri elementi probatori accertati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)