Sez. 6, Sentenza n. 3966 del 19/02/1982 Ud. (dep. 17/04/1982) Rv. 153238 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTATA - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTATA - VALORE PROBATORIO - LIMITI.*
La chiamata di correo costituisce legittima fonte di prova ai fini del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'accusato anche se sia stata ritrattata, purché la sua veridicità sia stata sottoposta ad un rigore accertativo adeguato alle ragioni di sospetto connaturate ad un simile mezzo di prova, tenendo conto delle sue caratteristiche e del suo contenuto intrinseco, nonché degli elementi e delle circostanze obiettive che ne confermino la veridicità. (Conf mass n 149987; (Conf mass n 103302).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)