Sez. 1, Sentenza n. 3485 del 04/08/1977 (Rv. 387061 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA REVOCATORIA - LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE - SPETTANZA AL CURATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER IL PREDETTO FALLIMENTO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - SPETTANZA AL CURATORE - EFFETTI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA REVOCATORIA - LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE - SPETTANZA AL CURATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER IL PREDETTO FALLIMENTO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - SPETTANZA AL CURATORE - EFFETTI.*
Qualora, dopo la proposizione dell'Azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione all'Esercizio dell'Azione spetta, in via esclusiva, al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'Azione per tutta la durata della procedura fallimentare, nonche come sostituto processuale del debitore fallito, il quale perde la capacita di stare in giudizio rispetto ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Pertanto il curatore e legittimato a riassumere il giudizio interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore e proseguire l'Azione promossa dal creditore, i cui effetti, consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, si produrranno non piu a vantaggio del singolo creditore attore, bensi di tutti i creditori del fallito: tale riassunzione ha luogo nel grado e nella fase in cui questo si trovava al momento dell'interruzione ed opera nei confronti del solo terzo acquirente, avendo anche il creditore attore perduto la propria legittimazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)