Sez. L, Sentenza n. 1157 del 14/02/1983 (Rv. 425941 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - IN GENERE - SOGGETTI - AZIENDA DI CREDITO E FINANZIARIA - CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO PREVISTI - NEI CONFRONTI DEL BANCO DI NAPOLI, BANCO DI SICILIA, BANCO SARDO, ISTITUTO DI S. PAOLO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - IN GENERE - SOGGETTI - AZIENDA DI CREDITO E FINANZIARIA - CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO PREVISTI - NEI CONFRONTI DEL BANCO DI NAPOLI, BANCO DI SICILIA, BANCO SARDO, ISTITUTO DI S. PAOLO - ESCLUSIONE.*
L'estensione erga omnes, disposta con il d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 501, del contratto collettivo nazionale del 7 dicembre 1956 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie con più di cento dipendenti e di due singoli istituti di credito di diritto pubblico espressamente indicati (banca nazionale del lavoro e monte dei Paschi) non ha reso il contratto stesso applicabile nei confronti del Banco di Napoli e degli altri istituti di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco Sardo, istituto S. Paolo), non partecipanti alla relativa stipula e non rientranti, per tale fatto e per la loro particolare, natura nella categoria per cui essa era intervenuta. (V 1574/79, mass n 397920; (V 958/78, mass n 390289; (Conf 5393/82, mass n 423158; (Conf 5384/82, mass n 423156).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)