Sez. L, Sentenza n. 5393 del 18/10/1982 (Rv. 423158 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - IN GENERE - C.C.N.L. 7 DICEMBRE 1956 E ALTRI CONTRATTI RIGUARDANTI I FUNZIONARI DELLE AZIENDE FINANZIARIE E DI CREDITO CON PIÙ DI CENTO DIPENDENTI E DUE ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO ESPRESSAMENTE INDICATI - APPLICABILITÀ AGLI ALTRI NON PARTECIPANTI ALLA RELATIVA STIPULAZIONE - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - IN GENERE - C.C.N.L. 7 DICEMBRE 1956 E ALTRI CONTRATTI RIGUARDANTI I FUNZIONARI DELLE AZIENDE FINANZIARIE E DI CREDITO CON PIÙ DI CENTO DIPENDENTI E DUE ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO ESPRESSAMENTE INDICATI - APPLICABILITÀ AGLI ALTRI NON PARTECIPANTI ALLA RELATIVA STIPULAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'estensione erga omnes, disposta con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 501, del contratto collettivo nazionale del 7 dicembre 1956, e (con diversi decreti) di altri contratti, riguardanti i funzionari delle aziende finanziarie e di credito con più di cento dipendenti e di due singoli istituti di credito di diritto pubblico espressamente indicati (banca nazionale del lavoro e monte dei Paschi), non ha reso tale disciplina contrattuale applicabile nei confronti del Banco di Napoli e degli altri esistenti istituti di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco Sardo, istituto S. Paolo), che non hanno partecipato alla relativa stipula e che, per tale fatto e per la loro particolare natura, non rientravano nella "categoria" per cui essa era intervenuta. (Conf 1574/79, mass n 397920; (Conf 958/78, mass n 390289; (Conf 2644/76).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)