Sez. 1, Sentenza n. 538 del 21/02/1966 (Rv. 321082 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE - DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - SILENZIO DELLA PA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE - DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - SILENZIO DELLA PA.*
A norma dell'art. 148 del R.d. 30 dicembre 1923, n.3269, -legge di registro-l'amministrazione finanziaria non puo essere condannata al rimborso delle spese del giudizio quando l'Azione giudiziaria sia stata promossa senza il preventivo ricorso in via amministrativa, o prima di novanta giorni dalla presentazione di esso. Tuttavia, l'inosservanza di tali adempimenti non e produttiva di effetti quando, portata la causa in discussione dopo la decorrenza di almeno novanta giorni dalla proposizione del ricorso, l'amministrazione resti soccombente, senza avere adottato entro detto termine alcuna Determinazione, ovvero una Determinazione conforme alla legge, dovendosi in tal caso ritenere egualmente raggiunto lo scopo al quale la norma e preordinata, di offrire all'amministrazione il tempo di adottare un legittimo provvedimento sulle doglianze del contribuente, mediante il riesame del suo operato. *
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)