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Sez. 1, Sentenza n. 34 del 05/01/1967 (Rv. 325648 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - SILENZIO DELLA PA.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325648-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - SILENZIO DELLA PA.*

L' amministrazione finanziaria, se soccombente, puo essere condannata alle spese del giudizio, anche nel caso che il contribuente abbia promosso l'Azione giudiziaria prima di ricorrere in via amministrativa o prima del termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, se la causa e portata in decisione dopo decorsi i novanta giorni dalla proposizione della domanda. In tal caso, invero, lo scopo, cui e preordinata la norma dell'art.148 della legge di registro, di offrire all'amministrazione il tempo di adottare un legittimo provvedimento sulle doglianze del contribuente, deve ritenersi egualmente raggiunto. (Conf. 321082 in questa rivista 872-65 1382-63 299-63 2695-59).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)