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Sez. 5, Sentenza n. 15374 del 05/12/2001 (Rv. 550873 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Obbligo di specificazione - Inosservanza - Conseguente inammissibilità dell'appello - Sanabilità per effetto di successiva integrazione dei motivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550873-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

In tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per inosservanza dell'obbligo di specificazione dei motivi di gravame, non è sanabile per effetto di successiva attività difensiva, poiché l'art. 19 bis del decreto citato (aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. n. 739 del 1981), il quale, nel procedimento di primo grado, prevede la possibilità di integrare i motivi originari del ricorso, non trova applicazione, in difetto di espresso richiamo, in fase di impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)