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Sez. 1, Sentenza n. 3542 del 28/07/1989 (Rv. 463520 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO D'APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONI SOMMARIE DEI FATTI E DEI MOTIVI -RINVIO ALLE PRECEDENTI DIFESE - INSUFFICIENZA - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SANABILITÀ PER EFFETTO DI SUCCESSIVA ATTIVITÀ DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463520-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO D'APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONI SOMMARIE DEI FATTI E DEI MOTIVI -RINVIO ALLE PRECEDENTI DIFESE - INSUFFICIENZA - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SANABILITÀ PER EFFETTO DI SUCCESSIVA ATTIVITÀ DIFENSIVA - ESCLUSIONE.*

In tema di contenzioso tributario, l'atto di impugnazione davanti alla commissione di secondo grado od alla commissione centrale, che contenga soltanto un generico rinvio alle precedenti difese, senza indicare le ragioni di critica alla pronuncia impugnata, è inammissibile, per inosservanza dell'Obbligo di specificazione dei motivi di gravame, ai sensi degli artt. 21 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636. Tale inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, non è sanabile per effetto di successiva attività difensiva, dato che l'art. 19 bis di detto decreto (aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), il quale, nel procedimento di primo grado, prevede la possibilità di integrare gli originari motivi del ricorso, non trova applicazione, in difetto di espresso richiamo, in fase d'impugnazione. (V 2610/87, mass n 451732).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)