Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023 (Rv. 669457 - 02)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di patteggiamento - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Valutazione complessiva degli elementi di prova - Prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento - Inclusione - Fondamento.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova; ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione
dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)