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Sez. 3 - , Sentenza n. 28428 del 11/10/2023 (Rv. 669018 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena emessa ex art. 444 c.p.p. - Rilevanza probatoria nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie. PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669018-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)