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Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024 (Rv. 670078-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza non doversi procedere per estinzione del reato - Efficacia nel giudizio civile - Differenza rispetto agli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile - Fondamento. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670078-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.

Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)