Sez. 2, Sentenza n. 11260 del 20/05/2011 (Rv. 618063 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine - Deposito del relativo ricorso in cancelleria - Rilevanza - Termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto - Natura ordinatoria - Conseguenze - Proroga prima della scadenza - Concessione di nuovo termine dopo la scadenza - Ammissibilità - Condizioni - Declaratoria di estinzione del processo - Possibilità - Esclusione - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di interruzione del processo, il termine perentorio semestrale previsto per la riassunzione dall'art. 305 cod. proc. civ. - nel testo applicabile "ratione temporis" alla fattispecie - è riferito al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria, mentre riveste carattere ordinatorio quello in concreto assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del connesso decreto; con riferimento a quest'ultimo, pertanto, come non ne è preclusa la proroga anteriormente alla scadenza, a maggior ragione non è preclusa, in caso di sua scadenza, la concessione di un nuovo termine, a condizione che il suddetto termine semestrale non sia ancora completamente decorso. In tal caso, quindi, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora la parte onerata abbia provveduto a notificare validamente e tempestivamente il successivo atto di riassunzione nei confronti dei soggetti aventi titolo a partecipare alla prosecuzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)