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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21869 del 24/09/2013 (Rv. 627694 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Tempestivo deposito del ricorso in cancelleria - Sufficienza - Limiti - Vizi della notifica od erroneità della individuazione della controparte - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627694-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)