Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009 (Rv. 609452 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Tempestivo deposito del ricorso in cancelleria - Erronea identificazione della controparte nell'atto di riassunzione - Estinzione del giudizio - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fattispecie in tema di fusione per incorporazione seguita da successione a titolo particolare nel diritto controverso.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal fine l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire. Pertanto, in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa della fusione, è sufficiente - ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo - il deposito, presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)