Sez. 5 - , Sentenza n. 40500 del 24/09/2019 Cc. (dep. 03/10/2019) Rv. 277345 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Eccezione di parte – Necessità - Prima occasione per eccepirla nel giudizio cautelare - Interrogatorio di garanzia - Esclusione - Riesame – Configurabilità – Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
L'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi non nell'interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramente difensiva e che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare. (Fattispecie in cui l'eccezione di inutilizzabilità di consulenze tecniche depositate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. non sollevata in sede di interrogatorio, è stata ritenuta tempestivamente proposta in sede di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)